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Detrazione Super Ecobonus 110%

Detrazione Super Ecobonus 110%

A chi spetta la detrazione del Super Ecobonus 110%?

Il bonus spetta a:

  • persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa o professionale; ai condomini (in questo caso le unità immobiliari possono essere destinate anche a uffici e negozi e i beneficiari indirettamente possono essere anche imprese o professionisti)
  • cooperative di abitazione a proprietà indivisa
  • Iacp per abitazioni già assegnate
  • Onlus, organizzazioni del volontariato e associazioni di promozione sociale
  • associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro di cui al decreto legislativo 242/1999 per lavori destinati ai soli immobili adibiti a spogliatoi.

Le persone fisiche possono usufruire del 110% in materia di risparmio energetico sul numero massimo di due unità immobiliari oltre che su eventuali parti comuni dell’edificio.
Gli interventi agevolati appartengono a due categorie, risparmio energetico e sismabonus, e consentono di estendere ad altre opere il 110 per cento.

ARTICOLO 119 DECRETO RILANCIO

Incentivi per l’efficienza energetica – sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica degli autoveicoli

Il presente articolo del Decreto Rilancio inserisce la detrazione fiscale al 110% in 5 anni per gli interventi di efficientamento energetico degli edifici, distinguendo tra interventi trainanti e trainati e spiegando le regole per la fruizione.
Di seguito analizziamo solo i commi del presente articolo che hanno una rilevanza per coloro che si occupano di serramenti, cercando di rendere più comprensibili le indicazioni riportate dalla legge.

Comma 1 – gli interventi TRAINANTI

La detrazione già prevista per l’Ecobonus viene aumenta al 110% e si ripartisce in 5 quote annuali di pari importo (anziché 10 anni) per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 31/12/20202 relative agli interventi di seguito elencati:

a) Sui condomini, sulle villette a schiera e sugli edifici unifamiliari (la classica casetta di un unico proprietario) sono detraibili al 110% i costi per l’isolamento termico delle superfici opache, verticali, orizzontali o inclinate (tetto) con una incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda.

QUANTO posso spendere?
La spesa massima varia a seconda della composizione dell’edificio:

  • 50 mila euro per edifici unifamiliari o villette
  • 40 mila euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari in edifici da due a otto unità immobiliari
  • 30 mila euro per il numero delle unità immobiliari in condomini con oltre otto unità immobiliari

Per ottenere la detrazione per l’intero edificio composto da più unità immobiliari, si moltiplica il tetto massimo per il numero delle unità immobiliari, con il seguente metodo:
in un edificio composto da 15 unità immobiliari il limite di spesa ammissibile alla detrazione è pari a 530 mila euro, calcolato moltiplicando 40 mila euro per 8 unità (320mila euro) e 30 mila euro per le restanti 7 unità (210.000 euro). *1

b) Sui condomini sono detraibili al 110% la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la produzione di acqua calda sanitaria.

Anche in questo caso, tetti massimi di spesa variano con le dimensioni dell’edificio: **2

  • 20 mila euro per unità immobiliari in edifici fino a 8 unità immobiliari
  • 15 mila euro per unità immobiliare sopra le 8 unità immobiliari

Il sistema di ripartizione delle spese in condomini con più di 8 unità è quello sopra indicato.
Attenzione: per intervenire sugli impianti di climatizzazione in un condominio l’impianto deve essere centralizzato. Se gli appartamenti sono termoautonomi per essere trainante l’intervento deve diventare centralizzato al termine dei lavori.
In caso contrario i proprietari o gli inquilini potranno comunque sostituire la loro singola caldaia sfruttando il Super Ecobonus, ma solo però come intervento trainato, e quindi solo se eseguito congiuntamente all’isolamento delle superfici opache

c) Sui singoli edifici unifamiliari o sulle case a schiera è detraibile al 110% la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di riscaldamento, di raffrescamento o per la produzione di acqua calda sanitaria con una spesa massima ammissibile di € 30 mila.

Comma 2 – gli interventi TRAINATI che godono delle stesse agevolazioni
(110% di detrazione e recupero in 5 anni) *1

La detrazione al 110% (ed il recupero in 5 quote annuali) vale anche per tutti gli altri interventi di efficienza energetica che godono dell’Ecobonus (compresa quindi la sostituzione di finestre, cassonetti e schermature solari o chiusure oscuranti) nei limiti previsti per ciascun intervento di efficienza energetica purché siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi descritti nel comma 1 (cappotto o caldaia).
Per questa ragione, gli interventi previsti dal comma 1 sono definiti anche interventi trainanti.
Questo significa ad esempio che in una casa unifamiliare abbiamo a disposizione € 50.000,00 per fare il cappotto € 30.000,00 per fare la caldaia a cui aggiungere € 54.545,00 per la sostituzione delle finestre e/o delle schermature solari.
L’Agenzia delle Entrate ha infatti precisato che nel caso del 110% la detrazione massima ammissibile per le finestre e per le schermature e/o chiusure oscuranti non è di € 60.000,00 come nel caso di Ecobonus normale al 50% ma è di € 54.545,00 (perché la detrazione è al 110%). Il costo globale massimo dell’intervento di sostituzione dei serramenti deve quindi rimanere all’interno di questa cifra che oggettivamente è molto grande.
Per evitare abusi e sprechi con il Decreto Efficienza è stato però inserito, accanto a questo costo globale massimo relativo all’intervento, anche un massimale di spesa per m2 riferito ai singoli elementi.

Quindi, per accedere alla detrazione 110%, le spese per la sostituzione delle finestre dovranno essere sostenute congiuntamente ad un intervento primario (trainante) che consegua il miglioramento di 2 classi energetiche dell’intero edificio (come specificato nel comma successivo) e dovranno essere rispettati i massimali si spesa per l’intervento globale ed i massimali di spesa previsti per i singoli elementi.

Alcuni chiarimenti

Attenzione*1: in merito agli interventi trainanti, fanno eccezione gli edifici tutelati dai beni culturali o paesaggistici sui quali non sarà possibile fare il cappotto esterno perché hanno delle facciate artistiche oppure non hanno l’impianto di riscaldamento centralizzato.
In questi casi si potranno fare anche i soli interventi trainati (tra cui la sostituzione delle finestre) fermo restando che l’intero edificio migliori comunque di 2 classi la sua efficienza energetica. Sostituendo le sole finestre sarà però quasi impossibile fare il salto di 2 classi e quindi, per raggiungere questo requisito andranno aggiunti anche altri interventi di efficientamento energetico quali ad esempio sostituzione della caldaia e/o installazione di pannelli fotovoltaici.

Attenzione**2: La spesa massima ammissibile va poi suddivisa in base ai millesimi dei proprietari.
Può quindi accadere che se un proprietario ha un appartamento molto grande la sua quota di detrazione sia superiore al massimo previsto per la singola unità immobiliare e questo va bene però il costo totale dell’intervento detraibile non deve comunque superare la spesa massima ammissibile per l’edificio.

Attenzione: una casa di 2 o 3 piani, con unità abitative individuali per ciascun piano, e di proprietari diversi (esempio la classica casa con 2 piani di proprietà di 2 fratelli – ciascuno proprietario di un piano) è considerata un condominio minimo anche in assenza di regolamento condominiale, codice fiscale e amministratore. Deve quindi sottostare alle regole del condominio.

Attenzione: una casa di 2 o più piani con unità abitative individuali per ciascun piano con ingresso comune e giro scale indiviso, ma di un unico proprietario non è ammessa al Super Ecobonus es la casa di 2 piano con 2 appartamenti, ma entrambi di proprietà del Sig. Mario.

Comma 15 bis
Il Super Ecobonus non si applica alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A1, A8, A9 (ville di lusso e castelli).